Successioni e testamento

È ora di fare chiarezza. Da anni assistiamo a dibattiti surreali su cosa sia lecito o illecito quando si parla di videoregistrazioni e utilizzo delle immagini in ambito giudiziario. Troppi, senza alcuna competenza giuridica, lanciano proclami privi di fondamento. È il momento di spazzare via le inesattezze e riportare la discussione su basi legali solide.

Un video può essere usato come prova in un processo?

La risposta è , a patto che sia stato acquisito legalmente. Il Codice di Procedura Penale (artt. 234 e 189 c.p.p.) stabilisce che qualsiasi documento idoneo a rappresentare fatti può essere ammesso nel dibattimento, incluse le videoregistrazioni.

Ma attenzione: se il video è stato ottenuto violando la legge, per esempio intercettando illegalmente conversazioni private o violando la riservatezza delle persone, potrebbe essere dichiarato inutilizzabile (art. 191 c.p.p.).

Le Videoregistrazioni Sono Intercettazioni?

No, e chi lo sostiene sta diffondendo disinformazione. Le intercettazioni ambientali (art. 266 c.p.p.) sono quelle disposte dall’autorità giudiziaria per captare comunicazioni tra soggetti ignari di essere ascoltati.

Un privato che riprende un evento a cui assiste non sta intercettando nulla. Sta solo documentando un fatto visibile o udibile da chiunque si trovi nella stessa situazione. Se così non fosse, qualunque giornalista, testimone o cittadino che riprende una scena con il cellulare sarebbe accusabile di intercettazione abusiva, il che è assurdo.

E se nel video sono presenti minori? È sempre illecito condividerlo?

Anche qui, facciamo chiarezza. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, Reg. UE 2016/679) distingue tra dati personali e informazioni anonime.

  • Un video in cui il minore è riconoscibile (volto, voce, particolari distintivi) è un dato personale, quindi la sua diffusione è soggetta alle norme sulla privacy.
  • Un video in cui il minore non è riconoscibile (volto oscurato, inquadratura di spalle, dettagli generici) NON è un dato personale e può essere lecitamente diffuso.

📌 Riferimenti normativi:

  • Art. 4 GDPR: definisce il dato personale come qualsiasi informazione che consenta di identificare una persona fisica, direttamente o indirettamente.
  • Considerando 26 GDPR: dati anonimi o resi anonimi non rientrano nella disciplina sulla protezione dei dati personali.
  • Art. 85 GDPR: tutela la libertà di espressione e il diritto di cronaca, bilanciando la privacy con il diritto all’informazione.

Ma se il video serve per tutelare un diritto?

Se la finalità è di interesse pubblico, la protezione dei dati personali viene bilanciata con il diritto di cronaca e il diritto alla difesa.

💡 Esempio pratico:

  • Un insegnante viene filmato mentre aggredisce verbalmente uno studente in classe.
  • Il video, se ripreso da uno studente presente, può essere utilizzato come prova, perché non è un’intercettazione ma un documento che rappresenta un fatto accaduto in presenza di più persone.
  • Se i volti degli altri studenti vengono oscurati e il contesto non permette di identificare i minori, il video può essere diffuso senza violare la privacy.

📌 Riferimenti normativi:

  • Art. 6 GDPR: legittima il trattamento dei dati personali se necessario per la tutela di un diritto.
  • Art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy): il trattamento è lecito se ha finalità di giustizia o tutela di un diritto in giudizio.

Quando un video è illecito?

📛 Un video diventa illecito quando:
❌ È stato ottenuto violando la privacy di persone in luoghi privati (es. una casa, un ufficio chiuso al pubblico).
❌ È stato manipolato o falsificato per alterare la realtà.
❌ Contiene minori chiaramente identificabili senza il consenso dei genitori (salvo finalità di interesse pubblico).
❌ È stato acquisito con modalità che violano norme specifiche (es. intercettazioni abusive, art. 617 c.p.).

Conclusione: la Legge è chiara, l’ignoranza no

Chi continua a gridare all’“intercettazione abusiva”, alla “violazione della privacy” o alla “diffusione illecita” senza conoscere il GDPR e il Codice di Procedura Penale, fa solo disinformazione.

Un video, se raccolto legalmente, può essere una prova determinante in un processo penale. Se non vi sono volti riconoscibili o dati identificativi, non viola la privacy. Se la finalità è la tutela di un diritto, il GDPR stesso ne legittima l’uso.

La giustizia si basa su prove, non su chiacchiere. E le prove, se lecite, parlano da sole.

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