I notai, in un futuro non molto lontano, potrebbero non essere più necessari nella loro funzione di meri intermediari.
Per la prima volta nell’ordinamento italiano un emendamento al decreto semplificazioni, ora al Senato, inserisce le “tecnologie basate su registri distribuiti come la Blockchain” e una definizione di smart contract.
Per quanto attiene il primo aspetto “si intendono le tecnologie ed i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante e non modificabili”.
Il testo approvato dalle commissioni in Senato definisce anche lo smart contract come ” un programma per elaborare che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti (…) la cui esecuzione vincola automaticamente duo o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”. Gli smart contract ” soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge”.
Come potrebbe cambiare la nostra vita?
La norma sullo smart contract, nello specifico, riconosce ad un contratto eseguito in automatico, da un programma informatico, il valore giuridico di un contratto tradizionale, scritto e firmato. Di più, il contratto potrebbe diventare un “super documento” in grado di rivestire il ruolo di validazione temporale, di documento scritto e di identificazione delle parti.
Tra le applicazioni pratiche si può citare la registrazione di un’opera soggetta al diritto d’autore, la lotta all contraffazione. Sarà anche possibile regolare attraverso uno smart contract su blokchain un contratto di locazione, rendendo la sua esecuzione automatica. Questo potrebbe importare l’eliminazione del rischio di insolvenza e dei relativi costi, con la semplice previsione, previamente concordata, del prelievo automatico dell’importo del canone dal conto corrente del conduttore.
Le critiche a questa modalità di normare in maniera non approfondita una questione così complessa non mancano. Pure non mancano le perplessità sull’inalterabilità ed immodificabilità dei registri distribuiti.
Nonostante tutto il processo di normatizzazione della blockchain e dello smart contract sembra ormai definivamente avviato con la previsione di grandi opportunità in ogni settore. Per tale ragione, seguiremo con attenzione ogni sviluppo in materia.