L’ordinanza in commento ( emessa dalla sezione civile del Tribunale di Trani in data 30 agosto 2021), risolve il caso di una madre che aveva postato dei video della figlia sul social network Tiktok, senza il previo consenso del padre che, non trovando modo di far desistere la signora dal continuare a postare immagini della ragazzina, ha deciso di rivolgersi, in via d’urgenza, all’autorità giudiziaria che gli ha dato ragione.
Per il Tribunale di Trani, infatti, il comportamento della madre integra la violazione di plurime norme, nazionali, comunitarie ed internazionali, aventi a riguardo la tutela dell’immagine e l’interfereze arbitrarie nella vita privata del minore.
Non è forse noto a tutti che, nel caso di minori, per la pubblicazione dei dati (quali sono considerate le immagini) è necessario il consenso di entrambi i genitori. In Italia, il limite di età è fissato a 14 anni.
Il consenso di entrambi i genitori non può essere presunto e la possibilità di visionare un profilo social non equivale ad
accettazione della pubblicazione di video e foto ritraenti il minorenne.
Inoltre, il ricorso d’urgenza è giustificato dall’imminenza di un grave pericolo e danno (c.d. pericolum in mora) perché, come precisato dalla giurisprudenza di merito, “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on–line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on–line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network “.
Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale di Trani ha quindi condannato la madre alla rimozione dai propri profili
social delle immagini relative alla minore ed alla contestuale inibitoria dalla futura diffusione di tali immagini, in assenza del consenso di entrambi i genitori.
Ma non finisce qui per la madre social perché, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione nonchè per ogni episodio di violazione dell’inibitoria, la donna dovrà versare su un conto corrente intestato appositamente alla figlia, la somma di € 50,00.
Alla soccombenza di lite, per la madre ne è derivata anche la condanna a rimborsare al padre le spese sostenute per l’avvocato, quantificate, complessivamente in € 2.438,68.
La morale è quindi quella di pensarci due volte prima di pubblicare sui social le immagini dei figli minori senza aver preventivamente ottenuto anche il consenso dell’altro genitore perchè tale condotta potrebbe costarvi veramente molto caro.