Il testamento olografo viene redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore.
La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la sentenza 11 aprile 2017 n. 9309, è stata chiamata a pronunciarsi sull’annullabilità di una disposizione contenuta in un testamento olografo, per incapacità del testatore e dolo della persona che l’aveva indotta e aiutata a firmare il manoscritto.
Si trattava del caso di un anziano signore, nato nel 1906, il quale, dopo una operazione chirurgica subita nel 1995, aveva perso rapidamente le proprie facoltà mentali, al punto che all’età di 92 anni e 8 mesi, in preda a confusione mentale ed irascibilità, appariva incapace di intendere e di volere nel corso di ricovero ospedaliero, resosi necessario per la presenza di dolori acutissimi alla schiena. Proprio in quel periodo, un cugino, che mai prima lo aveva frequentato, dal 1998 aveva cominciato a stargli attorno, tanto da essere riuscito a far testare l’anziano parente in suo favore esclusivo, a poche settimane dalla morte. Non solo, ma nel corso del giudizio era emerso che il testatore aveva avuto bisogno di sostegno fisico per redigere materialmente il testamento, tanto che lo stesso ne era rimasto influenzato graficamente.
Sia il Tribunale di Verona, che la Corte d’Appello di Venezia respingevano la domanda di annullamento del testamento.
Il parente, allora, presentava ricorso in Cassazione lamentando che i giudici di merito non avevano valorizzato «la pluralità di elementi univocamente diretti a comprovare l’intervento captativo del resistente, il quale aveva manipolato la fragile volontà del testatore nelle ultime settimane di vita e financo nella fase di redazione della scheda». Tra i vari elementi che non erano stati apprezzati, vi era la circostanza che la scheda testamentaria fosse nel possesso del cugino, il quale ne aveva poi chiesto la pubblicazione al notaio.
La Cassazione respingeva il ricorso chiarendo che «il rispetto assoluto della volontà del testatore impone, al fine di potersi affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non essere sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, occorrendo la provata presenza di veri propri mezzi fraudolenti i quali – avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso – siano idonei a trarlo in inganno suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata». E, se è vero che la relativa prova può avere natura presuntiva, «tuttavia essa deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l’attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore».
Alla luce di quanto precede si può ritenere che la necessità di rispettare la volontà del testatore impone, al fine di potersi affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, di non considerare sufficiente una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore medesimo, se del caso, mediante adulazioni, richieste, suggerimenti o sollecitazioni. Occorre invece provare la presenza di veri e propri mezzi fraudolenti, i quali, considerata l’età e lo stato di salute della persona, siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non sarebbe stata volontariamente indirizzata.
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