Al momento della morte si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto la successione. Essa mira secondo varie regole e diversi criteri, ad assicurare il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto ai suoi eredi.
Secondo una prima distinzione, può essere di due tipi:
a) a titolo universale con la quale l’erede subentra (in quota o per l’intero) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del de cuius e
b) a titolo particolare con cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali ben precisi e definiti del defunto.
Il diritto ereditario disciplina tre tipi di successione:
– legittima: in mancanza di un testamento o nel caso di un testamento successivamente dichiarato invalido, interviene la legge ad individuare gli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario. La successione legittima può svolgere una funzione residuale rispetto a quella testamentaria, applicandosi per quei beni eventualmente esclusi dal testamento. In altri termini, se il testamento non disciplina l’intera successione, questa sarà in parte testamentaria e in parte legittima;
– testamentaria: il defunto ha disposto nell’atto di testamento con le modalità che vedremo, l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari;
– necessaria: è prevista quando il testatore abbia disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.
La successione legittima.
La successione legittima si avrà non solo in caso di mancanza di testamento, ma anche nell’ipotesi in cui il testamento non sia valido oppure non abbia disposto dell’intero patrimonio.
I chiamati all’eredità, in tale tipo di successione, vengono espressamente indicati dal codice civile, in base ad un preciso ordine dipendente dal grado di parentela degli stessi con il de cuius.
L’art. 565 c.c. prevede, infatti, che “nella successione legittima, l’eredità di devolve al coniuge, ai discendenti, legittimi e naturali, agli ascendenti (legittimi), ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”.
L’art. 540 c.c. stabilisce, inoltre, che al coniuge “anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.
In caso di separazione, il coniuge separato, a cui non sia stata addebitata la separazione, ha i medesimi diritti successori di quello non separato, salvo il diritto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione, beneficiava degli alimenti.
La successione testamentaria.
La legge definisce il testamento come “l’atto revocabile col quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse” (art. 587 c.c.).
Le forme testamentarie più frequenti sono: il testamento pubblico, il testamento olografo ed il testamento segreto.
Il testamento pubblico viene redatto direttamente dal notaio secondo la volontà espressa dal testatore alla presenza di due testimoni, ed è per legge conservato dal notaio ricevente e dall’Archivio notarile. Il vantaggio di questo tipo di testamento, oltre alla sicurezza contro soppressioni, è nel fatto che il testatore, in presenza di testimoni, dichiara al notaio la propria volontà, che viene ridotta per iscritto a cura del notaio stesso, da un lato in conformità alla legge (almeno così dovrebbe essere) e dall’altro in perfetta aderenza alla precisa volontà manifestata dal testatore.
Il testamento olografo, invece, deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, datato e sottoscritto dallo stesso, con indicazione della data di redazione, in modo che possa con certezza individuarsi la persona della cui eredità si tratta: non risulta pertanto indispensabile indicare il nome ed il cognome. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese ed anno.
Si tratta della forma più semplice di negozio testamentario, inoltre soddisfa l’esigenza della segretezza e dell’economicità, ma è suscettibile di alterazione, smarrimento e sottrazione.
Il testamento olografo deve essere scritto integralmente di mano del testatore con la propria abituale grafia, per consentire eventuali controlli. Non viene ritenuta ammissibile una scrittura a stampatello, né una eterografia anche solo parziale, né l’aiuto di un terzo che guidi la mano del testatore, salva per la sola eliminazione di scarti o tremolii.
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore, da un terzo ovvero con mezzi meccanici. Nell’ipotesi in cui non venga scritto dal testatore, dovrà essere sottoscritto dal testatore in ogni mezzo foglio, unito o separato. Dovrà, in ogni caso, essere consegnato dal testatore in persona ad un notaio alla presenza di due testimoni con procedura e formalità assai complesse e minutamente fissate dalla legge.
Il testamento è sempre modificabile e revocabile e non ha effetto se non dopo la morte del testatore e dopo la sua pubblicazione che avviene a mezzo del notaio.
Il nostro ordinamento riserva a favore di determinati soggetti legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto), il diritto intangibile ad una quota del patrimonio, indipendentemente dalle disposizione del testatore.
Il fondamento della successione dei legittimari deve essere cercato nella tutela del superiore interesse della famiglia. Si vuole assicurare ai più stretti congiunti, tassativamente indicati, una porzione del patrimonio ereditario (c.d. legittima o riserva), dopo la morte del titolare. Il testatore, pertanto, può liberamente disporre solo della quota che la legge non riserva ai soggetti legittimari ovvero la quota disponibile.
L’istituto della legittima opera a favore del nucleo familiare, inteso in senso rigoroso e stretto. I legittimari quindi sono:
- il coniuge superstite che ha una posizione particolarmente favorevole, in fatti gli è riconosciuto ex lege (art. 540) un diritto di abitazione sulla casa familiare e l’uso dei mobili che la corredano, che può anche incidere sulle quote di legittima riservate agli altri legittimari, senza che questi abbiano diritto al riduzione;
- i figli legittimi (compresi i legittimati e gli adottivi) ed i loro discendenti (in quanto succedono per rappresentazione);
- i figli naturali (o i loro discendenti);
- gli ascendenti legittimi solo se mancano figli e discendenti.
La divisione ereditaria.
La divisione ereditaria è l’atto mediante il quale i coeredi pongono fine alla comunione ereditaria. Secondo quanto dispone l’art. 713 del codice civile ogni coerede chiedere la divisione per sciogliere la comunione ereditaria.
La divisione può essere di tre tipi: giudiziale nel caso non vi sia accordo tra i coeredi, può avvenire mediante contratto, e può essere fatta dal testatore (la cd. divisione testamentaria).
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