Con il termine mobbing si identifica una serie di comportamenti violenti (per lo più abusi psicologici, vessazioni, angherie, …) da parte di uno o più persone ai danni di un altro individuo, appartenente allo stesso gruppo, finalizzati all’auto allontanamento spontaneo dal medesimo
Tale pratica è solitamente condotta negli ambienti di lavoro, ma non solo . Il mobbing può essere esercitato anche in famiglia, a scuola e nella società in generale.
Sul luogo di lavoro, il mobbing è finalizzato ad indurre la vittima a lasciare da sé il posto di lavoro, senza ricorrere al licenziamento.
Ciò avviene mediante la vessazione sistematica di un dipendente o di un collega con diversi metodi di violenza psicologica o addirittura fisica.
Quanto al risarcimento del danno questo è generalmente riconosciuto dalla giurisprudenza nei limiti del danno biologico, non anche del danno morale se non costituisce anche reato. In ogni caso, il mobbing deve aver procurato una delle malattie riconosciute in ambito medico.
In famiglia la pratica del mobbing è condotta con la finalità di delegittimare uno dei coniugi, estromettendolo dai poteri decisionali riguardanti la famiglie e, nello specifico, I figli.
A scuola il mobbing si confonde spesso con il bullismo tra i compagni di classe . Peraltro esiste sia una forma di mobbing verticale dall’alto: dell’insegnante nei confronti dell’alunno, mediante espressioni ripetutamente denigratorie, provvedimenti disciplinari persecutori, valutazioni e giudizi ingiustificatamente negativi. Meno conosciuto è il mobbing di studenti nei confronti degli insegnanti ritenuti deboli e non in grado di mantenere la disciplina in classe.
Il mobbing riceve una tutela di natura civilistica, volta ad ottenere il risarcimento del danno, e anche di natura penale laddove integri contestualmente dei fatti di reato. Ovviamente, per tale ultima ipotesi sarà sempre possibile la costituzione di parte civile per chiedere il risarcimento dei danni patiti.
Gli “atti persecutori”, indicati in gergo con la parola anglosassone stalking (letteralmente significa “fare la posta”), in termini psicologici sono un complesso fenomeno relazionale, indicato anche come “sindrome del molestatore assillante” e, seppur articolato in una moltitudine di dettagli, è tuttavia possibile descriverne i contorni generali.
I protagonisti principali sono:
il “persecutore” o molestatore assillante (l’attore),
la vittima
la relazione “forzata” e controllante che si stabilisce tra i due e finisce per condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana della seconda, provocando un continuo stato di ansia e paura. La paura e la preoccupazione risultano, quindi, elementi fondanti e imprescindibili della “sindrome del molestatore assillante” per configurarla concretamente e darne la connotazione soggettiva che gli è propria.
I comportamenti persecutori sono definiti come “un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore”.
Quindi, non sono tanto le singole condotte ad essere considerate persecutorie, ma piuttosto è la modalità ripetuta nel tempo, contro la volontà della vittima, che riassume in sé il principale significato delle condotte persecutorie.
Lo stalking può presentare una durata variabile, da un paio di mesi fino a coprire un periodo lungo anche anni.