SOCIETA’ DI PERSONE E RESPONSABILITA’ PER OBBLIGAZIONI SOCIALI E DEI SOCI
Le società di persone si caratterizzano per esser prive di personalità giuridica, in esse infatti prevale l’elemento soggettivo al capitale. Il nostro codice civile prevede 3 tipi di società di persone: le società semplici, le SNC e le SAS. In questo articolo di concentreremo solo ed esclusivamente sulla disciplina della responsabilità delle Società di Persone per le obbligazioni sociali e particolari del singolo socio.
Una delle caratteristiche delle Società di persone è rappresentata dal fatto che i soci sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e la società è sussidiariamente responsabile per quelle particolari del socio.
Prima di procedere all’analisi delle singole fattispecie, è necessario fare una premessa e chiarire il significato di responsabilità illimitata, personale e solidale dei soci. Socio illimitatamente e personalmente responsabile è quello che risponde con il proprio patrimonio personale per tutte le obbligazioni della società, indipendentemente dal valore dei conferimenti versati o della quota sociale posseduta. Per responsabilità solidale invece si intende la situazione in cui due o più soggetti sono obbligati a una medesima prestazione. Ciascun socio può essere costretto all’adempimento per la totalità della prestazione e in tal caso, l’adempimento da parte di un socio libera tutti gli altri. Il socio che ha pagato l’intero debito può rivalersi verso gli altri, ripetendo da ciascuno solo la parte per cui è obbligato in proporzione alla quota sociale posseduta. Questa si chiama azione di regresso.
SOCIETA’ SEMPLICE
Per S.S. si intende una società di persone che non esercita una attività commerciale. Il sistema della responsabilità per obbligazioni sociali e dei soci è disciplinato dagli articoli 2267 e 2270 del Codice Civile.
Responsabilità per obbligazioni sociali
L’art 2267 C.c. stabilisce che “per le obbligazioni sociali sono personalmente e solidalmente responsabili i soci che hanno agito per nome e per conto della società e, salvo patto contrario, tutti gli altri soci”. Nelle società semplici si attua quindi il principio della illimitata e personale responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, fermo restando la possibilità, con patto contrario, di limitare la responsabilità a soci che hanno agito per nome e per conto della società, ovvero i sui rappresentanti.
Il patto con il quale si limita la responsabilità dei soci privi di rappresentanza rappresenta quindi una deroga espressa al sistema della responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali. Affinché il patto contrario produca i suoi effetti è necessario che sia portato a conoscenza dei terzi (creditori della società) con mezzi idonei, in caso contrario il patto non potrà essere opponibile al terzo che non era (o non poteva essere) a conoscenza della sua esistenza, con la conseguenza che anche i creditori privi di rappresentanza potranno essere considerati responsabili in solido con i soci rappresentanti.
Come detto, i creditori della società potranno valersi sul patrimonio dei singoli soci laddove il patrimonio sociale non sia sufficiente a estinguere il credito. L’art 2268 prevede però che il socio richiesto del pagamento dei debiti sociali possa domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore sociale può agevolmente soddisfarsi. L’articolo appena analizzato pone quindi un limite alla responsabilità personale dei soci, essi infatti potranno evitare di veder aggredito il proprio patrimonio fino a quando non sia stato completamente escusso quello sociale. Al socio è però richiesto di indicare al creditore i beni sui quali potersi agevolmente soddisfare. Non sarà sufficiente indicare i beni facenti parte del patrimonio sociale su cui il creditore potrà soddisfarsi, ma è necessario che ciò possa essere fatto in modo agevole, in caso contrario i soci dovranno rispondere illimitatamente e solidalmente con il proprio patrimonio. Il fatto che il socio indichi al creditore sociale l’esistenza di un credito della società nei confronti di un terzo, non libera il socio se tale credito è deteriorato.
Responsabilità per obbligazioni particolari del socio
L’art 2270 riconosce al debitore del socio la possibilità di “far valere i suoi diritti sugli utili della società spettanti al socio”. In questo caso la società non patisce in nessun modo lo stato debitorio del socio: semplicemente, nella spartizione degli utili, quelli spettanti al socio debitore andranno al suo creditore. Il patrimonio sociale rimarrà quindi intatto.
Nel caso in cui, il patrimonio del socio sia insufficiente a soddisfare il creditore, questi potrà in ogni momento chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. A differenza del caso precedente, la società subisce in modo potenzialmente devastante lo stato debitorio del socio. Immaginiamo che conseguenze potrebbe portare la richiesta di liquidazione della quota di un socio di maggioranza che detiene il 70 o + % di una società. L’ultima parte del secondo comma del 2270 prevede infatti che la liquidazione della quota debba essere fatta entro 3 mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società. Laddove la liquidazione della quota del socio determini lo svuotamento irrimediabile del patrimonio sociale, i soci potranno decidere di sciogliere direttamente la società, non potendo in nessun modo evitare che il creditore particolare liquidi la quota del debitore. In questo caso, la liquidazione della quota del socio debitore verrà posticipata al momento della liquidazione della società.
SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (SNC)
Responsabilità per le obbligazioni sociali
La SNC si caratterizza per il fatto che tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociale e ogni patto contrario è inopponibile ai tesi (art 2291).
Il secondo comma dell’articolo appena citato rappresenta la prima sostanziale differenza tra le S.S e le SNC. Come detto in precedenza, nelle società semplici sarà possibile escludere la responsabilità dei soci privi di rappresentanza. L’unico limite a tale disciplina è rappresentato dal fatto che tale patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
Nelle SNC invece, ogni patto che limita la responsabilità di alcuni soci per le obbligazioni sociali deve considerarsi inopponibile ai terzi, anche se posto correttamente a conoscenza degli stessi.
Anche per le SNC vale inoltre il principio della preventiva escussione del patrimonio sociale, con la differenza che, rispetto alle S.S., al socio non verrà richiesto l’onere di indicare i beni facenti parte del patrimonio sociale su cui il creditore potrà soddisfarsi. Infatti, mentre nelle S.S. viene riconosciuto al socio l’onere di dimostrare l’esistenza di un attivo patrimoniale della società ancora esistente su cui il creditore sociale possa soddisfarsi, nelle SNC il socio si potrà limitare ad eccepire l’esistenza di attivo patrimoniale, lasciando al creditore sociale l’onere di individuarlo o, in caso contrario, dimostrarne la sua inesistenza o insufficienza.
Responsabilità per le obbligazioni particolari del socio
Le novità maggiori rispetto alla disciplina prevista per le S.S si hanno in materia di obbligazioni particolari del socio. In questo caso infatti l’art 2305 stabilisce che il creditore del socio non può chiedere la liquidazione della quota finché dura la società. Si vuole in questo modo evitare che le vicissitudini debitorie del socio influiscano in modo negativo sulla vita e sull’andamento della società.
Solo una volta sciolta la società, il creditore, se il credito non è stato ancora soddisfatto, potrà valersi sulla parte del patrimonio restante che spetta al socio in base alla sua quota di partecipazione.
L’art 2307 disciplina l’ipotesi in cui i soci deliberino per la proroga della società, posticipando ulteriormente la possibilità per il creditore si valersi sulla quota del socio. In questo caso è prevista la possibilità per il creditore particolare di opporsi alla proroga entro 3 mesi dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese. Se l’opposizione è accolta, la società sarà costretta a procedere alla liquidazione della quota del socio debitore.
L’ultimo comma dell’art 2307 si riferisce ai casi di proroga tacita (soci continuano a compiere le attività sociale nonostante sia decorso il termine ultimo). In questi casi il creditore particolare potrà, ai sensi dell’art 2270, chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
LaS.A.S si caratterizza per esser costituita da due tipologie diverse di soci: quelli accomandatari e quelli accomandanti. Mentre i soci accomandatari sono illimitatamente e solidalmente responsabili per obbligazioni sociali (al pari dei soci delle S.S. e SNC) i soci accomandanti sono responsabili limitatamente alla quota di conferita.
Ai soci accomandatari vengono affidati i potersi di amministrazione e rappresentanza della società. In caso di insolvenza della società o del socio accomandatario si applicheranno in quanto compatibili gli art 2304 e 2305 del Codice Civile.
I soci accomandanti invece non possono esercitare poteri di amministrazione o rappresentanza, se non nei casi previsti dallo statuto o in presenza di procura speciale. L’art 2320 stabilisce infatti che “i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali”.
Riassumendo, in virtù della propria qualità di socio accomandate, egli risponde delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota di conferimenti versati. Laddove però, in violazione dell’art 2320, compia atti di amministrazione o rappresentata incompatibili con il proprio status di socio accomandante, risponderà illimitatamente con il proprio patrimonio personale per tutte le obbligazioni sociali.
In caso di insolvenza del socio accomandante, i debitori particolari potranno comunque richiedere la liquidazione della quota sociale.