Casa…dolce casa.
Non sempre!
La casa è il primo investimento che una giovane coppia, che intende convolare a nozze, si propone come obiettivo.
Quanti sacrifici per acquistare il nido d’amore. Quasi sempre un mutuo da pagare… in due.
Ma quando la casa diventa una galera perchè non si va più d’accordo e si intraprende una causa di separazione, che fine fa la casa coniugale? Chi continua a pagare le rate del mutuo?
Le risposte le devono dare i coniugi stessi, se decidono di separarsi consensualmente, mediante un accordo che può prevedere diverse soluzioni, personalizzate, rispetto alle esigenze della famiglia, tenendo conto, in particolare, degli interessi dei minori, se presenti. La soluzione che va per la maggiore, prevede la vendita della casa con il saldo del mutuo.
Può capitare, tuttavia, che un coniuge continui a pagare, anche dopo la separazione, interamente la rata del mutuo, ancorché la casa sia cointestata.
In questo caso, ha diritto al rimborso del 50% della rata anticipata?
Alla domanda risponde la Cassazione, con l’ordinanza n. 1072/2018, in contrasto con la decisione precedentemente assunta dalla Corte d’Appello.
Cosa era accaduto nella fattispecie?
Una coppia decide di separarsi e, successivamente, divorziare.
Nella causa di divorzio, in via provvisoria, il giudice non accorda l’assegno divorzile richiesto da F. ma, in sua sostituzione, neppure pone a carico di M. l’obbligo di pagamento della rata integrale del mutuo.
Tuttavia, M. si assumeva volontariamente tale impegno che, dalla Corte d’Appello veniva qualificato come accollo interno, in virtù del quale non avrebbe avuto diritto alla restituzione.
M. non condivide la decisione del Giudice di merito e propone ricorso per Cassazione, deducendo, in particolare, violazione degli artt. 1273, 1322, 1326, 1362 e 1299 c.c, in quanto:
a) il giudice avrebbe erroneamente desunto la prova della volontà di M. di accollarsi per intero le rate del mutuo esclusivamente dalla premessa del provvedimento presidenziale;
b) la manifestazione di tale pretesa volontà non risultava nè dal verbale dell’udienza di comparizione, nè dalla motivazione del provvedimento medesimo, nè, tantomeno, dal comportamento processuale successivo del ricorrente e della ex moglie.
- la prova dell’accollo non può desumersi dalle mere premesse di un provvedimento (peraltro temporaneo e destinato ad esaurire i suoi effetti col passaggio in giudicato della sentenza di divorzio) che non solo non contiene alcuna statuizione a riguardo, ma omette di dare atto delle modalità attraverso le quali l’odierno ricorrente avrebbe manifestato l’effettiva volontà di assumere per l’intero, in via definitiva, l’obbligazione di pagamento;
- la prova in questione avrebbe, piuttosto, dovuto essere tratta da elementi documentali, come ad es: dichiarazioni dell’ex marito e/o verbali, eventualmente avvalorati dal successivo comportamento processuale delle parti;
- pertanto, la motivazione della sentenza impugnata basata su di un’interpretazionedel provvedimento presidenziale, totalmente sganciata dalla valutazione dei fatti, si rivela meramente apparente.
In conclusione, salvo diverso accordo tra le parti o espressa statuizione del giudice, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, colui che paga, dopo la separazione, l’intera rata del mutuo, ha diritto alla restituzione del 50% anticipato.