altre materiediritto civilePivacy e Protezione dati.

Se siete tra  quei genitori che pubblicano le fotografie dei figli minorenni sui social network, Vi invito a leggere questo articolo.

Certo, a volte la tentazione è forte. Tuttavia dobbiamo riflettere sul fatto anche i nostri figli hanno dei diritti che potrebbero essere, anche solo inconsapevolmente, violati dalla nostra condotta.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 23 dicembre 2017, nell’ambito del procedimento 39913/2015, ha infatti stabilito che il giudice può ordinare la rimozione delle immagini, ma anche il pagamento di una somma di denaro in favore dei figli.

Il caso è quello di un sedicenne che ha chiesto tutela contro una madre che, con estrema leggerezza, continuava a postare foto e commenti sui di lui, evidentemente non graditi. Ora non potrà più farlo, pena il pagamento di € 10.000,00.

I genitori che pubblicano le fotografie dei figli minorenni sui social network devono sapere che tale condotta costituisce un illecito che può portare alla rimozione delle immagini per ordine del giudice ma anche al pagamento di una somma di denaro in favore dei figli.

Si tratterebbe di un precedente unico in Italia, che detta un principio di diritto forte a tutela dei minori, nel solco di numerose pronunce che negli ultimi anni hanno costretto i genitori a disattivare i profili Facebook aperti a nome dei figli o a rimuoverne le fotografie pubblicate nelle proprie pagine social. La questione è di attualità e di tale rilevanza che, da qualche tempo, la gestione dell’immagine pubblica del figli minorenni è entrata anche nelle condizioni dei ricorsi per separazione consensuale e di divorzio, per evitare controversie. In sostanza, i genitori si mettono d’accordo, in via preventiva, sull’utilizzo delle foto dei figli sui social o come sfondo dei profili Whatsapp, in genere vietandone l’utilizzo e chiedendo l’omologa da parte del tribunale.

Il principio giuridico alla base di divieti e ordini di rimozione è da ricollegare all’articolo 96 della legge sul diritto d’autore (legge 633/1941) che prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso, salve eccezioni. Lo stesso dispone il decreto legislativo 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. La fotografia, come qualsiasi altro elemento identificativo, è un dato personale e, quindi,  non può essere diffuso in mancanza di autorizzazione dell’interessato. In più i minori godono di una tutela rafforzata data dall’articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge 176/1991.

I figli non fanno eccezione, anzi gli articoli 147 e 357 del Codice civile impongono ai genitori un dovere di cura e di educazione nei loro confronti che implica pure la corretta gestione dell’immagine pubblica del minore. Se i genitori disattendono questi doveri può intervenire il giudice con sentenze volte a tutelare i minori dai rischi di una sovraesposizione sui social..

In tale ottica, è possibile, ad esempio, prevedere nelle condizioni di separazione o di divorzio regole sul divieto di far usare ai figli videogiochi violenti o smartphone connessi a internet, oppure sul divieto di pubblicare le foto dei figli minori sui blog e sui social, ma anche di usarne le immagini per il profilo su WhatsApp.

Quindi, cosa deve fare un genitore che voglia impedire l’uso, da parte dell’altro genitori, di foto del figlio? Come si deve comportare?

Le vie potrebbero essere due.

Una prima via, consisterebbe nel presentare un ricorso autonomo in base agli articoli 96 della legge sul diritto d’autore e 10 del Codice civile.

Una seconda via, ipotizzabile allorché si presenta un ricorso per separazione o divorzio, come si diceva sopra, prevedendo condizioni specifiche sul tema. In caso di separazione giudiziale il giudice, già con i provvedimenti provvisori, potrà far valere i diritti dei figli minori, tutelandone la riservatezza. In ogni caso il tribunale potrà ordinare l’eliminazione delle foto o la disattivazione del profilo del minore, sostituendosi al genitore che ha dimostrato di trascurare i profili educativi legati al corretto utilizzo delle nuove tecnologie.

Oltre alla tutela di immagine e privacy del minore, le pronunce dei giudici hanno l’obiettivo di arginare i rischi più frequenti del web. Già nel 2014 la Cassazione, con la sentenza 37596, aveva definito i social come luoghi aperti al pubblico, potenzialmente pregiudizievoli per i minori che potrebbero essere taggati o avvicinati da malintenzionati.

La Cassazione, del resto, aveva già ritenuto che il consenso di uno dei genitori non potesse escludere l’illiceità della condotta di chi pubblica le foto del minore se la diffusione è dannosa. Il principio è condiviso dal Garante della privacy che, in più occasioni (e in linea con la Carta di Treviso del 1990), ha invitato a non pubblicare sui giornali i dati identificativi dei minori se non è essenziale per l’interesse pubblico della notizia.

Pertanto, prima di pubblicare, postare o commentare le foto dei propri figli minori, pensateci bene e, magari, accertatevi che l’altro genitore ed vostro figlio siano d’accordo. Vi potreste evitare molti problemi!

Avv. Monica Commisso

info@studiolegaletorino.info

 

Lascia un commento