Siamo tutti connessi 24 ore al giorno e comunichiamo al mondo tutto ciò che facciamo e pensiamo, salvo invocare, (spesso a sproposito e in maniera ossessiva, quasi patologica), il diritto alla privacy (in italiano, alla riservatezza).
Ma quanto ne sappiamo veramente?
Secondo la nostra esperienza professionale, di diritto alla riservatezza ne sappiamo molto poco, quasi nulla.
Una delle questioni che ci si trova ad affrontare è quella della possibilità o meno di diffondere provvedimenti giudiziali integrali. Ci si chiede infatti se, per la loro diffusione, è necessario oscurare o meno i dati ivi contenuti.
Il caso è disciplinato dal D.Lgs. n. 196 del 2003 che, all’art. 52, prevede espressamente che sia l’interessato,
1. per motivi legittimi
2. con istanza depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede, e
3 prima che sia definito il relativo grado di giudizio,
a chiedere che sia apposta un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
La norma non specifica quali sono i motivi legittimi che giustificano la richiesta e quindii devono essere interpretati.
In proposito, la giurisprudenza ha affermato che può farsi riferimento alle linee guida dettate dal Garante della privacy il 2 dicembre2010, in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, pubblicate sulla G.U. n. 2 del 4 gennaio 2011, ove al punto 3, si indicano come motivi legittimi la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (come nel caso di dati sensibili) ovvero la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio.
La richiesta di oscuramente non è quindi una di quelle richieste che viene automaticamente accolta, perchè sempre sottoposta al vaglio del giudice che deve decidere.
In linea generale, può dirsi che una contesa di natura economica, di recupero del credito e/o di compravendita (per fare solo alcuni esempi ) non tratta di materia particolarmente delicata come invece nei procedimenti che possono riguradare minori e vittime di violenza sessuale.
Per quanto sopra, appare pacifico che, fatte salve determinate condizioni rilevate dallo stesso Giudice, che provvede d’ufficio all’annotazione, nonché, nei casi di divulgazione delle generalità o delle immagini della persona offesa da atti di violenza sessuale o di minori o di parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone, è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
In ogni caso, soprattutto in materia di privacy, il consiglio è sempre quello di chiedere un parere ad avvocato di vostra fiducia che conosca la materia, giacchè questo articolo, come tutti gli altri pubblicati su questo sito o altrove, non sono dei pareri, ma degli approfondimenti giuridici di carattere generale.