altre materiediritto penale

Palpeggiare le natiche di una donna per meno di 10 secondi veramente esclude il reato di violenza sessuale?

Sono in tanti ad averci fatto questa domanda dopo  aver appreso di una sentenza emessa dal Tribunale di Roma che ha assolto il bidello di una scuola dopo aver toccato il sedere di un’alunna.

È uno scherzo!!

Così si è scusato nell’immediatezza del fatto e così si è difeso nel processo a suo carico il bidello.

Insomma, l’uomo non ha negato di aver palpeggiato la ragazza. Solo che l’uomo  ha escluso categoricamente lo scopo sessuale, volendo semplicemente fare uno scherzo.

Ottima difesa: perché gli operatori del diritto sanno bene che non qualsiasi contatto fisico costituisce violenza sessuale.

Pensateci bene. Provate ad immaginare una carezza: questa può essere data da un genitore ad un figlio con intento consolatorio oppure da un’amante durante la fase dei preliminari, oppure ancora da un delinquente per fini intimidatori.

Il gesto è identico, ma l’intenzionalità è diversa e ciò che costituisce reato non la carezza in sé, ma la carezza data con la finalità di soddisfare un desiderio sessuale.

Tanto precisato, come fanno i giudici a determinare l’intenzione di un soggetto imputato di violenza sessuale? Un giudice cerca di ricavarla dagli elementi con cui è stata posta in essere la condotta. Ogni particolare può essere utile per ricostruire quello che tecnicamente si chiama l’elemento soggettivo del reato.

Assumono dunque particolare rilevanza le circostanze relative al luogo in cui sarebbe stato commesso il reato (il bidello l’ha toccata davanti a tutti o l’ha condotta in un’aula chiusa a chiave?),  come le circostanze relative al tempo (era giorno, sera o notte?), nonché tutte le altre circostanze che potrebbero comunque essere utili (come si è giustificato? Si è giustificato subito o solo dopo parecchio tempo? ha chiesto scusa? ha risarcito la vittima, ecc ..).

Ed ecco che, sotto questo profilo, può assume rilevanza anche la durata del palpeggiamento, ma in un’ottica meramente marginale. In altri termini, non è corretto focalizzarsi solo sulla durata del palpeggiamento perché è copiosa la giurisprudenza che ritiene integrata la violenza sessuale anche per baci o toccate furtive. Quello che rileva è infatti l’insieme delle circostanze (tra cui anche, ma non solo, quella relativa alla durata dell’atto).

Ciò, deve essere ben chiaro per evitare che passi l’idea (assolutamente errata e non corrispondente al vero) che la furtività del gesto escluda il reato, perché così non è: anche una pacca sul sedere, se data con concupiscenza, è violenza sessuale!

 

Lascia un commento