Anche nelle aule di giustizia si parla di amore.
Sicuramente Vi sarà già capitato di sentir parlare della c.d. “Truffa Sentimentale”, conosciuta anche come “Romance Scam” o “Truffa Amorosa”.
Trattasi di una forma particolare di cyber-truffa, ossia di un raggiro volto all’ottenimento illecito di denaro (ma anche solo di altri vantaggi e/o favori), utilizzando internet come mezzo privilegiato di interazione con la vittima.
E’ un fenomeno in forte aumento e in evoluzione, favorito dall’utilizzo e la divulgazione degli strumenti informatici.
Come si compie la truffa?
Il truffatore copre di attenzione la propria vittima, risulta seduttivo, la fa sentire importante e desiderata.
Tuttavia la relazione si caratterizza per essere per lo più mediata da un device. Nonostante il truffatore dichiari più volte il proprio desiderio di incontrare personalmente la vittima, questo incontro, puntualmente, non sarà mai possibile per le più disparate ragioni estranee alla volontà del truffatore.
Tale fase può durare anche diversi mesi, se non anni, proprio perché l’obiettivo è quello di ingenerare fiducia totale nel malcapitato che si trova invischiato in questa relazione virtuale, diventandone dipendente.
Ed in questa fase che il criminale inizia a chiedere l’invio di denaro in seguito ad un problema improvviso che potrebbe compromettere la comunicazione con la vittima, affermando di essere stato truffato da un collega o da un amico, ovvero di essere gravemente malato, o di aver perso il lavoro, salvo sparire una volta raggiunto il proprio obiettivo, lasciando la vittima nella più totale disperazione, non solo per la perdita del denaro, ma anche per la sensazione di aver perso una persona cara.
A questo punto ci si domanda se la menzogna riguardante i propri sentimenti amorosi possa o meno integrare il delitto di truffa.
A tale quesito ha risposto la Suprema Corte Penale con la sentenza 6 giugno 2019, n. 25165 in senso affermativo.
L’illiceità del comportamento consisterebbe infatti nello sfruttare la situazione di debolezza della vittima coinvolta in una relazione sentimentale che da luogo a falsi motivi, determinanti la scelta patrimoniale del disponente.
In altri termini, la condotta di chi mente sul proprio amore, si caretterizzerebbe per una particolare forma di artifici e raggiri. I primi, intesi come manipolazione della realtà ed i secondi intesi come attività simulatrice, sostenuta da parole o argomenti atti a far scambiare il falso con il vero, operando direttamente sulla psiche della vittima.
Nel caso che ha interessato la Cassazione, si è dato atto della menzogna dell’imputato sia in relazione ai sentimenti provati, sia in relazione al proposito di vita in comune, consistenti nella promessa di comprare casa per andare a convivere. Elementi che, complessivamente considerati e riprodotti nel tempo, hanno ingenerato nella parte offesa la falsa convizione circa l’effetttiva realizzazione di quel progetto di vita sul quale si erano innestate le disposizioni patrimoniali frutto di tale indotto, erroneo convincimento.
In proposito, è bene essere a conoscenza del fatto che il delitto è perseguibile a querela di parte. Il che significa che la parte lesa deve sporgere denuncia entro 3 mesi dal fatto se vuole agire nei confronti del truffatore. Peraltro, sono fatte salve talune ipotesi aggravate di truffa per le quali è previsto che si proceda d’ufficio.
In ogni caso, il consiglio è sempre lo stesso: chiedere un parere al proprio legale di fiducia.