Le spese universitarie rientrano nell’assegno di mantenimento oppure, il genitore che le ha anticipate, ha il diritto di ottenerne il rimborso al 50% dall’altro?
La questione è tornata alla ribalta in seguito alla pubblicazione di una recente ordinanza della Corte Suprema di Cassazione (12 novembre 2021 n. 34100) che, inconsapevolmente, ha creato un po’ di confusione in chi ha poca dimestichezza con la materia o non è un operatore del settore.
Così, leggendo i titoli di alcuni commentatori (del tipo: “Spese universitarie, Cassazione:”rientrano nel mantenimento ordinario), senza andare ulteriormente ad approfondire e senza leggere il testo integrale del provvedimento, taluno ha inteso che le spese universitarie siano da ricomprendere nell’assegno di mantenimento.
Nulla di più errato.
Affermare che le spese universitarie rientrino nel mantenimento ordinario non vuol dire che rientrano nell’assegno di mantenimento, anzi!!!
Oltre ad un assegno periodico di mantenimento preventivamente stabilito in misura fissa da un Giudice, il genitore non collocatario è tenuto a rimborsare all’altro genitore le c.d. spese extra (ovvero, ulteriori rispetto all’assegno di mantenimento) sostenute nell’interesse di un figlio.
Le spese EXTRA sono quelle che quelle che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo” (Cass., Sez. I, 8/06/2012, n. 9372)”.
Nell’ambito delle spese extra bisogna poi ulteriormente distinguere tra:
“a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
b)le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio” (Cass., Sez. I, 13/01/2021, n. 379).
Fatta questa doverosa premessa, la giurisprudenza fa rientrare le spese universitarie nell’ambito delle spese extra assegno di mantenimento, destinate ai bisogni ordinari e prevedibili di un figlio e la straordinarietà risiede soltanto nell’entità della spesa.
Alla luce di quanto sopra, in sintesi, e per concludere, si può affermare serenamente che, in base all’orientamento giurisprudenziale attualmente vigente, le spese universitarie non rientrano nell’assegno di mantenimento e devono essere rimborsate al 50%, senza la necessità che debbano essere preventivamente concordate dai genitori.
In ogni caso, a fronti di dubbi o perplessità, il consiglio è sempre quello di affidarvi ad un legale di vostra fiducia per chiedere un parere.