Tempo di vacanze e meritato riposo.
Non per tutti!
Pare che per alcune categorie di professioni si possa allegramente violare l’art. 36 della Costituzione per il quale il riposo è un diritto irrinunciabile neanche dietro pagamento di un compenso.
In questo caso parliamo dell’amministratore di Condominio che, nella prassi, viene per lo più chiamato per motivazioni che non hanno neanche rilevanza condominiale, riservandogli sfoghi e lamentele di ogni tipo sui comportamenti dei vicini di casa, lasciando messaggi con richieste di essere richiamati, perché dal vicino provengono rumori, il bimbo dell’ultimo piano piange, il cane abbaia e l’immondizia puzza, ecc. ecc.. Il tutto come se, rivolgersi all’amministratore, sia la strada corretta per risolvere la problematica.
È importante quindi chiarire quali sono le attribuzioni e i compiti dell’amministratore, chiarendo subito che: non è un avvocato, non è un giudice, nemmeno un mediatore di liti private tra vicini di casa.
L’amministratore di condominio deve preoccuparsi esclusivamente di eseguire le delibere, disciplinare l’uso delle parti comuni e le prestazioni dei servizi, riscuotere i contributi ed erogare le spese manutentive, compiere gli atti conservativi. Tutte incombenze che non presuppongono, necessariamente, il contatto con i condòmini.
Tanto meno sussiste un obbligo di reperibilità dell’amministratore di condominio.
La reperibilità è un servizio consistente nell’obbligo del lavoratore di essere rintracciato immediatamente, che si configura come una attività funzionale ed accessoria rispetto alla prestazione di lavoro principale, che dà diritto ad un trattamento economico aggiuntivo da parte del datore di lavoro.
Tale reperibilità viene regolamentata in alcuni contratti collettivi nazionali relativi a determinate categorie di attività come, ad esempio, gli esercenti professioni sanitarie, i metalmeccanici, i vigili del fuoco, ecc.
Tuttavia l’amministratore di condominio non rientra in quelle categorie di attività anche perché l’amministratore non svolge un’attività di lavoro dipendente, ma adempie soltanto ad un incarico, in modo professionale ed in autonomia.
Peraltro nessuna norma prescrive che l’amministratore di condominio, per espletare la propria attività amministrativa, debba essere necessariamente dotato di un numero di telefono. Di conseguenza, non di obbligo di reperibilità dell’amministratore di condominio è possibile parlare, ma piuttosto di disponibilità dell’amministratore di condominio a colloquiare con i condòmini, dipendente soltanto dal buon senso dell’amministratore, ossia dalla sua capacità di valutare e distinguere le modalità da adottare per la gestione del condominio.
In conclusione, l’amministratore che non colloqui con i condòmini o che non indichi i riferimenti dei fornitori del condominio, da contattare a cura degli stessi condòmini in caso di necessità, non può essere passibile di revoca giudiziale per giusta causa.
Tanto chiarito, non ci resta che augurare buone vacanze anche agli amministratori di condominio.