Vi siete mai chiesti come si calcola il periodo di comporto nel caso in cui le assenze del lavoratore sono dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale? Sono o non sono computabili nel previsto periodo di conservazione del posto?
Sulla questione si è recentemente espressa la Suprema Corte (Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 marzo 2022, n. 7247) che, riprendendo un orientamento già espresso dalla giurisprudenza, ha ribadito come l’assenza per malattia debba essere detratta dal periodo di comporto quando sussiste una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.. .
In tali casi, infatti, l’impossibilità della prestazione lavorativa non può essere imputata al lavoratore, ma solo al datore di lavoro.
In altri termini, quando è il datore di lavoro ad essere il responsabile della malattia o dell’infortunio del lavoratore per non aver adottato le misure necessarie per la tutela della sua integrità fisica e della sua personalità morale, allora, in tali ipotesi, l’impossibilità della prestazione lavorativa non può che essere imputata al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata, ovvero allo stesso datore di lavoro.
Per quanto sopra, dal computo utile ai fini dell’accertamento dell’avvenuto superamento del periodo di comporto, non possono essere prese in considerazione le assenze dovute a malattia conseguente ad infortunio sul lavoro.