Il caso è quello di una madre che aveva chiesto il pagamento degli arretrati dell’assegno di mantenimento per il figlio, così come aveva stabilito il Giudice del divorzio, collocando il piccolo presso l’abitazione della stessa.
Il padre si difende sostenendo che, dopo due anni dalla sentenza di divorzio, il Tribunale per i minorenni aveva disposto che il bambino andasse a vivere con lui facendo venir meno, di fatto, il diritto della ex alla percezione dell’assegno.
Chi ha ragione secondo la Cassazione? Il padre o la madre?
Avete sbagliato: la Suprema Corte ha riconosciuto il dovere del padre di continuare a versare l’assegno per il figlio alla ex moglie anche se il minore viene in seguito affidato a lui. La modifica del regime di collocazione della prole, infatti, non ha effetto sul contributo al mantenimento che può essere modificato solo attraverso una specifica procedura avanti al Tribunale.
La sentenza è recentissima (Cass. civ. n. 17689/19 del 2 luglio), ma esprime un principio analogo a tante altre per cui, in caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, è opportuno non fare da sé, ma rivolgersi ad un legale di fiducia che vi sappia indirizzare.