In questi mesi, caratterizzati dall’emergenza sanitaria ancora in atto dovuta al covid 19, diverse sono state le segnalazioni pervenute al nostro studio sull’esistenza di due norme di carattere penale che vietano di comparire mascherati o comunque travisati in un luogo pubblico. Ci riferiamo all’art. 85 del Testo Unico di legge sulla pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 18 giugno 1931) e all’art. 5 della L. n. 152 del 22 maggio 1975 (c.d. Legge Reale), che renderebbero illegittimo l’uso delle mascherine.
Ma è proprio così?
Andiamo ad approfondire, analizzando il testo della norma citata.
L’art. 5 della Legge Reale defisce la condotta penalmente rilevante, ovvero andare in giro col volto coperto, da caschi o da altro. Al contempo, la norma introduce una clausola c.d. scriminante che farebbe salva la stessa condotta se tenuta in presenza di un “giustificato motivo”.
In questo modo l’incriminazione si espande e si riduce a seconda di altre e diverse esigenze che l’ordinamento deve assicurare all’individuo, giustificando talune sue azioni.
Cosicché, il fatto che una norma (ieri di rango secondario: il DPCM; oggi di rango primario: il decreto legge) imponga l’utilizzo della mascherina anche all’aperto per esigenze di carattere sanitario non contrasta in alcun modo con una fattispecie penale dal precetto elastico. Indossare la mascherina all’aperto costituirebbe, infatti, un “giustificato motivo”.
Per concludere: l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto o in luoghi chiusi aperti al pubblico è non solo legittimo sotto l’aspetto giuridico, ma neppure importa alcuna conseguenza penale per chi la osserva. Al contrario, potrebbe avere conseguenze penalmente rilevanti disattendere tale obbligo: basti pensare alle responsabilità colpose di contagio – penalmente rilevanti, queste sì – di chi, per esempio, vada in giro a fare shopping come se nulla fosse, senza adottare alcuna protezione pur essendo infetto, e magari sintomatico.