Sei stato fermato per una sospetta guida in stato di ebbrezza.
L’autorità intervenuta si dimostra intenzionata a procere con l’alcotest ovvero a richiedere alla struttura sanitaria di sottoporti ai prelievi necessari alla verifica dello stato di ebbrezza.
Rifiutarsi è un reato! Lo sapevi?
Non sempre, tuttavia.
Secondo l’ultima sentenza della Cassazione, la n. 13493 del 30/04/2020, non sussiste il reato se il rifiuto del conducente non è stato preceduto dall’avviso del diritto di farsi assistere da un avvocato.
Vero è, infatti, che l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato rifiuti di sottoporsi all’accertamento.
Allora, se vi fermano per una guida in stato ebrezza, la prima cosa che dovete ricordare di fare è di chiamare sempre il vostro avvocato di fiducia!