Il reato per guida in stato di ebbrezza si può estinguere.
Come?
Con gli istituti della messa alla prova e dei lavori di pubblica utilità.
Peraltro, fino a poco tempo fa, con l’esito positivo della messa alla prova valeva il principio della non menzione del reato nel casellario giudiziario. Non così con i lavori di pubblica utilità. Palese era quindi la discriminazione tra le due situazioni.
Fortunatamente, è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale ( la n. 179/2020) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24 del d. P. R. 14.11.2002, n. 313, nella parte in cui non prevede (tanto nella versione antecedente quanto in quella successiva alle modifiche apportate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122), che nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (guida sotto l’influenza di alcool), che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell’ordinanza che dichiara l’estinzione del reato medesimo; ha dichiarato altresì l’illegittimità costituzionale dell’art 25 t.u. casellario giudiziale, nel testo in vigore anteriormente alla sua abrogazione ad opera del d. Lgs n. 112 del 2018, nella parte in cui non prevede che nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato non siano riportate le iscrizioni di cui sopra.