Sotto il profilo giuridico, per stato di ebbrezza alcolica si intende, in modo non dissimile dalla scienza medica, una condizione fisiopsichica transitoria dovuta all’ingestione di bevande alcoliche, inducente nell’individuo uno stato di alterazione dei processi cognitivo – reattivi, tale da annebbiare semplicemente le facoltà mentali, incidendo sulla prontezza di riflessi, senza che ciò debba importare necessariamente la perdita, totale o parziale, della capacità di intendere o di volere, ovvero la degradazione completa della personalità.
Ciò posto, risulta doverosa una premessa: chi guida non dovrebbe consumare alcolici prima di mettersi al volante.
La normativa sulla circolazione stradale prevede per chi si mette alla guida di un veicolo sotto l’influenza dell’alcool due tipologie sanzionatorie, una amministrativa e una di carattere penale.
Affinché lo stato di ebbrezza sia penalmente sanzionabile ai sensi del Codice della strada, l’ordinamento italiano prevede che il tasso alcolemico debba superare il valore di 0,5 g/l.
L’accertamento del superamento del tasso alcolemico ha luogo, in base alla legge, attraverso le analisi del sangue oppure attraverso un esame strumentale svolto con un apposito apparecchio, denominato etilometro, nel quale il soggetto sottoposto ad accertamento è tenuto a espirare e che è in grado di misurare la quantità di alcol presente nel sangue attraverso la misurazione della quantità di alcol presente nell’aria. L’accertamento attraverso l’etilometro deve essere ripetuto per due volte a distanza di cinque minuti l’una dall’altra.
La giurisprudenza, tuttavia, ha riconosciuto, in determinati casi, la legittimità di un accertamento immediato della condizione di ebbrezza del conducente di un veicolo attraverso la valutazione di uno o più indici sintomatici, quali l’irascibilità, l’incapacità di deambulare o di farlo in maniera coordinata, l’incapacità di parlare, etc.
Attualmente l’art. 186, comma 2, Codice della Strada individua tre diversi scaglioni di sanzioni per la guida in stato di ebbrezza, a seconda della concentrazione di alcool nel sangue del conducente:
a) con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8%, scatta la sanzione amministrativa da euro 500 a 2000 nonché la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5%, è previsto l’arresto fino a sei mesi, l’ammenda da euro 800 a 3.200; inoltre scatta la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con un tasso alcolemico superiore a 1,5%, si prevede l’arresto da sei mesi a un anno, l’ammenda da euro 1.500 a 6.000 e la sospensione della patente da uno a due anni. Viene poi disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Divieto assoluto per neopatentati.
Non è invece prevista alcuna sanzione se il valore del tasso alcolemico risulta compreso tra 0 e 0,5 grammi per litro. In questo caso, in base all’art. 186-bis Codice della Strada, solo i conducenti di età inferiore ai 21 anni e tutti i soggetti neopatentati (ovvero che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni) non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, in quanto il limite imposto è di zero grammi per litro.
La multa prevista per i neopatentati alla guida in stato di ebbrezza accertata con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l può variare da 155 euro a 624 euro, mentre in caso di tasso alcolemico superiore si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada aumentate di un terzo.
Tolleranza zero anche per i guidatori professionali che svolgono l’attività di trasporto di merci o di persone e per i conducenti di veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, con sanzioni raddoppiate in caso di guida in stato di ebbrezza accertata e revoca della patente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Incidente stradale provocato da chi è in stato di ebbrezza.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene citate risultano essere ancora più dure: la patente di guida viene revocata e le sanzioni previste dagli articoli 186 (comma 2) e 186 bis (comma 3) del Codice della Strada sono raddoppiate. Si dispone inoltre il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea alla violazione riscontrata. Se poi il valore del tasso alcolemico del conducente che ha provocato un incidente risulta superiore a 1,5 grammi per litro, la patente di guida è revocata.
Guida sotto l’influenza dell’alcol in orario notturno.
Costituisce circostanza aggravante la guida sotto l’influenza dell’alcol dopo le ore 22 e prima delle ore 7: in tal caso la pena dell’ammenda è aumentata da un terzo alla metà (art. 186, comma 2-sexies, C.d.S.).
Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest
Laddove il conducente di un veicolo si opponga all’accertamento rifiutando di sottoporsi ad alcoltest, la legge prevede che egli venga sanzionato allo stesso modo che se si trovasse nello stato più grave di guida in stato di ebbrezza, quindi con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno, oltre che con la sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, se di sua proprietà.
Ciò salvo ovviamente che il fatto costituisca più grave reato.
Lavori di pubblica utilità.
La pena inflitta dall’art. 186 C.d.S. nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c) del comma 2, nonché per il rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5, può essere sostituita, per non più di una volta, e sempre che non ricorra la circostanza aggravante di cui al comma 2-bis, ossia la causazione di un incidente stradale, con il «lavoro di pubblica utilità» di cui all’art. 54 d.lgs. n. 274 del 2008.
L’istituito giuridico dei lavori di pubblica utilità consiste nella prestazione di una attività lavorativa non retribuita a vantaggio della collettività da svolgere presso enti pubblici territoriali (Stato, regioni, province, comuni), organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o centri specializzati di lotta alle dipendenze, individuati attraverso apposite convenzioni con i tribunali.
Il corretto e puntuale adempimento della prestazione lavorativa determina alcuni speciali effetti premiali per il condannato che incrementano di sicuro l’appetibilità della applicazione della sostituzione.
Il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporta, all’esito favorevole di un’ulteriore udienza fissata dal giudice, oltre che l’estinzione del reato anche la riduzione a metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e la revoca della confisca del veicolo sequestrato al condannato che guidava ubriaco.
Nel caso, invece, di esito negativo il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva, ripristinando quella sostituita, la sospensione della patente e la confisca.
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