Come Vi è forse ormai noto, esiste una differenza nella disciplina della sospensione del lavoratore che non presenti il green pass, a seconda che si tratti di imprese con più o con meno di 15 dipendenti.
In questo articolo approfondiamo la realtà di aziende con meno di 15 dipendenti.
In questo caso, la sospensione dal lavoro è
possibile dopo il quinto giorno dalla mancata presentazione
del Green pass.
La durata della sospensione dal lavoro (senza retribuzione o altro emolumento) deve corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato
per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci
giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31
dicembre 2021.
Da quanto sopra, appare pertanto potersi ricavere che il provvedimento di
sospensione è legittimo soltanto laddove sussista un contratto di lavoro
stipulato per la sua sostituzione.
Quindi? Cosa vuol dire?
Che in mancanza di contrato di lavoro per la sostituzione non si può legittimamente sospendere il lavoratore privo di green pass?
Che il contratto per la sostituzione non può avere una durata superiore a 20 giorni? I 20 giorni devo essere consecutivi o devono essere considerati complessivamente?
Cosa succede nel caso in cui il datore di lavoro stipuli un contratto di sostituzione per 20 giorrni e il lavoratore sospeso per 10 giorni, ritorni sul posto di lavoro esibendo il Green Pass? Il datore di lavoro dovrà sobbarcarsi il costo di due lavoratori?
Su queste criticità e tante altre è certamente auspicabile un chiarimento che speriamo non tarderà ad arrivare.