Sono in molti a creare un falso profilo su Facebook per le motivazioni più svariate.
In quanti però sono in grado di dire, con assoluta certezza, se la creazione del falso profilo è un reato oppure no?
In questo ambito, sono infatti poche le persone capaci di distinguere una condotta lecita da una illecita. Questo perché, non sempre la creazione di un falso profilo costituisce un reato.
Non è reato quando, per esempio, il nickname utilizzato è totalmente inventato (salvo che non sia di carattere offensivo).
E’ reato, invece, quando si usa il nickname di un’altra persona. Si tratta precisamente del reato di sostituzione di persona. Quando, infatti, si utilizza abusivamente l’immagine di una persona inconsapevole, la condotta è idonea alla rappresentazione di una identità digitale corrispondente al soggetto che la usa.
Conformandosi al precedente orientamento si è espressa proprio in questi termini la Corte di Cassazione lo scorso 6 luglio (sentenza n. 22049/2020), ritenendo integrato il reato di sostituzione di persona nella creazione di un falso profilo Facebook e nell’utilizzo dello stesso per la pubblicazione di post offensivi di terze persone, condotta quest’ultima integrante a sua volta anche il reato di diffamazione aggravata dall’uso dei social network.