Prendere il sole il spiaggia dovrebbe essere un’attività estremamente rilassante.
Invece no! Pare che esporsi al sole sia un’attività pericolosa, non solo per le scottature.
I rischi di incidenti in spiaggia sono infatti elevatissimi.
Se, quindi, subiamo un danno, abbiamo diritto al risarcimento? In caso di risposta positiva, a chi ci dobbiamo rivolgere per ottenere ristoro?
Ogni caso è diverso, ancora di più in materia di risarcimento dei danni.
Vediamo alcune delle situazioni che si verificano più frequentemente.
L’ombrellone che vola e finisce addosso ad un bagnante.
Il danno che ne potrebbe derivare da un ombrellone “volante” dovrebbe essere risarcito dal soggetto che ha in custodia l’ombrellone in questione, a meno che, quest’ultimo, non provi il caso fortuito.
Secondo la giurisprudenza, la classica raffica di vento, seppure improvvisa, non costituisce caso fortuito e quindi non esonera chi ha in custodia l’ombrellone, dall’obbligo di risarcire il danno.
Qualora, invece, l’ombrellone sia volato a causa di una tromba d’aria improvvisa, impossibile da prevedere e da evitare, non verrà riconosciuto alcun risarcimento.
Caduta per pavimento o scala bagnata.
Nessun risarcimento del danno nel caso in cui il gestore dei bagni riesca a provare che il danno è stato provocato da una condotta disattenta del bagnante, come correre nei pressi delle docce.
Se la causa della scivolate fosse invece da rinvenire in un liquido diverso dall’acqua, non prevedibile, né segnalato dal gestore dello stabilimento, in questo caso, la probabilità di ottenere il risarcimento aumenterebbe notevolmente.
Servizio di salvataggio e bagnini.
Il servizio di salvataggio spetta agli stabilimenti balneari, mentre nelle spiagge libere spetta al Comune. Le spiagge non sprovviste di questo servizio, all’ingresso, devono apporre un cartello che ne indichi l’assenza e quindi la balneazione non sicura.
Il bagnino è obbligato a non allontanarsi mai dalla propria postazione di servizio. In caso di inottemperanza a tale obbligo, nell’ipotesi di annegamento e ritardo di soccorso, la responsabilità del bagnino potrebbe essere anche di natura penale.
Tuttavia, quando al bagnino è affidato il controllo di più aree frequentate da una moltitudine di persone, non potrà ritenersi colpevole di omicidio nel caso di annegamento del cliente, atteso lo sforzo eccessivo che gli verrebbe richiesto. In tal caso, la responsabilità ricadrebbe tutta sul gestore dell’impianto per via della carenza del personale necessario a garantire la sicurezza dei bagnanti.