Dal Giudice di Pace di Frosinone arrivano le motivazioni che potrebbero portare all’unnallamento delle sanzioni comminate a chi viola lockdown abbandonando la propria abitazione.
Il Giudice di Pace di Frosinone si è, infatti, pronunciato su un’opposizione a sanzione amministrativa, elevata per la violazione del divieto di lasciare la propria abitazione durante il primo lockdown.
Come noto, ancorché giudici c. d. non togati, perché non hanno sostenuto l’esame di magistratura, i giudici di pace sono inseriti a pieno titolo nella giurisdizione ordinaria» (Cass. 19/9/14 n. 19741). Nella sua qualità di giudice ordinario il giudice di pace ha il potere di disapplicate l’atto amministrativo ritenuto viziato in relazione al caso di cui ha cognizione (art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E).
Nel far ciò, l’organo giudicante deve valutare la conformità del provvedimento alla legge, anche costituzionale.
Così, con la sentenza n. 516 del 15 luglio scorso depositata il 29 luglio, il giudice di Pace di Frosinone ha accolto il ricorso di una cittadina contro la sanzione amministrativa comminatele dalla polizia stradale per aver violato il divieto di spostamento.
I Dpcm sono atti amministrativi e dunque annullabili da un giudice ordinario senza che questi sia obbligato a inviarli al giudizio della Corte costituzionale.
Secondo la sentenza di Frosinone il divieto di spostamento se non per comprovate esigenze configura «un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare». Obbligo che, si legge nelle motivazioni della sentenza, nel nostro ordinamento giuridico penalistico sarebbe previsto come sanzione penale restrittiva della libertà personale.
In questo caso, precisa il Giudice di Pace di Frosinone, il Dpcm sarebbe in contrasto con l’articolo 13 della Costituzione secondo cui le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su motivato atto dell’autorità giudiziaria, ovvero solo da un Giudice.
La libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, il divieto di accedere ad alcune zone circoscritte in quanto infette, «ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare» (Corte Costituzionale, n. 68 del 1964).
In altri termini, il proverbiale “divieto di uscire di casa”, più che rappresentare una limitazione della libertà di circolazione di cui all’art. 16 Cost., rappresenterebbe una vera e propria violazione personale ex art. 13 Cost. Cosicché, stante la riserva di giurisdizione, il DPCM dovrà considerarsi senz’altro illegittimo perché, si ribadisce, non disposto per mezzo di “un atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi è modi previsti dalle legge”.