Avete divorziato un po’ di anni fa. All’epoca, il Giudice aveva stabilito, a carico del marito, un assegno di mantenimento in favore della ex, nonostante lei avesse un lavoro, seppur part time.
Nel frattempo, gli anni passano.
Ora, avete avuto notizia del fatto che la legge (in realtà l’orientamento interpretativo dei giudici sulle leggi da applicare) è cambiata: le donne non hanno più diritto, come in passato, di ottenere un assegno di mantenimento.
Detto così, per semplificare al massimo, perché il discorso sarebbe molto più complesso di quello che appare. In ogni caso, non ve ne fate una ragione. Perché il vostro amico, nella vostra stessa situazione, non deve pagare nulla alla moglie e voi si?
Vi rivolgetete, pertanto, ad un avvocato perché improvvisamente ricordate che i provvedimenti di separazione e di divorzio possono essere sempre modificati.
Avvocato, proceda pure perché la giurisprudenza è cambiata e io non devo più mantenere la mia ex moglie a vita.
E no. Attenzione! Una recentissima sentenza della Cassazione (n. 1119/20) ha infatti chiarito che i “giustificati motivi” che legittimano la richiesta di revisione dell’assegno divorzile, non possono consistere nel mutato indirizzo giurisprudenziale di legittimità. La revisione dell’assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, presuppone l’accertamento di fatti sopravvenuti nelle condizioni economiche degli ex coniugi, idonei ad alterare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti.”.
Insomma, tante parole difficili per dire che, purtroppo, se non sono sostanzialmente cambiate le condizioni economiche dei coniugi, non si può chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge.