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Per motivi di lavoro state utilizzando il personal computer aziendale. Avete tuttavia deciso di presentare le dimissioni. Dovete quindi restituire il PC affidatovi nel corso del rapporto di lavoro, ma avete avuto la malsana idea di formattare l’hard disk, senza lasciare traccia dei dati informatici originariamente presenti, così provocando il malfunzionamento del sistema informatico aziendale.

Forse non lo potevate immaginare ma avete commesso un gravissimo reato, quello di appropriazione indebita.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 11959/2020, ha infatti qualificato il dato informatico quale bene suscettibile di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 c.p.c..

Secondo gli Ermellini: “i dati informatici, contenenti files, sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati ed alla restituzione del computer formattato”.

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