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Durante l’emergenza sanitaria Covid-19, il diritto di visita, nell’ambito di un affido condiviso, è soppresso o no?

Questa è una delle domande più ricorrenti che ci sono state rivolte in questo particolare periodo storico.

Come spesso accade, però, la risposta è non sempre univoca.

IL QUADRO ATTUALE DELLA NORMATIVA

Il DPCM del 22 marzo 2020, che ha previsto ulteriori restrizioni alla circolazione per contrastare il contagio da Covid-19, ha imposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Rispetto a quanto disposto dall’art. 1, lett. a, del DPCM 8 marzo 2020, risultano soppresse “le situazioni di necessità” e non sono più consentiti gli spostamenti per rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In questo quadro normativo si pone il problema di come gestire la frequentazione tra i genitori separati e i figli, in relazione alle visite con il genitore non convivente.

In un primo momento, sembravano essere consentiti gli spostamenti dei genitori che si recavano a prendere i figli in ottemperanza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, che aveva precedentemente disposto modalità di affidamento e frequentazione.

Le disposizioni erano state interpretante nel senso che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio” (FAQ sito web del Governo).

La Circolare del Ministro dell’interno del 23 marzo 2020 ha tentato di fare chiarezza sulle nuove misure limitative degli spostamenti.

La previsione introdotta dal nuovo D.P.C.M. appare destinata a impedire gli spostamenti in Comuni diversi da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa.

Nel modello di autocertificazione rilasciato il 26 marzo 2020, sono stati inseriti tra i “motivi di necessità” da dichiarare gli “obblighi di affidamento di minori”.

I PRIMI PROVVEDIMENTI DEI TRIBUNALI

All’attualità, i primissimi provvedimenti emessi dai diversi Tribunali interpellati sembrano tuttavia contrastare le linee guida indicate dal Governo sul proprio sito delle FAQ, dove nella sezione Spostamenti, è specificato che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

Per i magistrati, infatti, dovrebbe essere favorita la frequentazione on line tra il genitore non affidatario e i figli collocati presso l’altro genitore, attraverso video chiamate.

Una giurisprudenza di legittimità non si è ancora formata. Prima di intraprendere pertanto qualsiasi azione giudiziaria sarebbe opportuno consultare un legale esperto in materia per valutare l’opportunità o meno di agire.

E’ infatti sempre bene ricordare che non tutti i casi sono uguali e che la legge si interpreta.

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