Il signor Berlusconi e la signora Lario fanno giurisprudenza: nessun mantenimento per il coniuge che ha redditi sufficienti per vivere.
Sempre?
No, solo in caso di divorzio; perchè ,in caso di separazione, la questione cambia.
Con la separazione, infatti, il vincolo coniugale non viene meno. Ci si separa, ma si rimane marito e moglie sino alla sentenza di divorzio.
Conseguentemente, il coniuge che lavora e che è in grado di mantenersi ha diritto all’assegno di mantenimento, non trovando applicazione, in caso di separazione, gli stringenti parametri del divorzio: pertanto, i “redditi adeguati” di cui parla l’art. 156 c.c. vanno rapportati a quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Inoltre, nel calcolo dell’assegno, deve valutarsi l’assegnazione della casa familiare.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 28327/2017.
La risposta alla domanda è pertanto affermativa.