Una recente sentenza della Cassazione italiana ha introdotto un notevole cambiamento nella procedura di accertamento dello stato di ebbrezza alla guida. Secondo questa decisione, gli agenti di polizia possono affidarsi a elementi “obiettivi e sintomatici” come l’odore dell’alcol, il comportamento del guidatore e la sua capacità di rispondere alle domande per determinare l’ebbrezza, senza necessariamente ricorrere all’alcol test.
Questo approccio si basa sulla presunzione che segni esteriori di ubriachezza siano sufficienti per attestare un tasso alcolemico superiore ai limiti legali.
La Cassazione ha infatti stabilito che per dimostrare lo stato di ebbrezza non sono più necessari i risultati dell’alcol test, ma possono bastare le testimonianze degli agenti e altri segni comportamentali.
La sentenza è scaturita dal caso di un automobilista di Brescia trovato ubriaco alla guida dopo aver causato un incidente. Nonostante le argomentazioni dell’imputato, che richiedevano dati tecnici obiettivi, la Cassazione ha ritenuto che le osservazioni degli agenti fossero sufficienti per stabilire l’alterazione psico-fisica dovuta all’alcol.
Rimane a questo punto da attendere di capire se questo nuovo orientamento giurisprudenziale avrà un seguito o verrà presto abbandonato per le questioni critiche che solleva.