Successioni e testamento

Le spese di riscaldamento diventano sempre più insostenibili, soprattutto per chi ritiene di non utilizzare o utilizzare poco l’impianto di riscaldamento condominiale.

Gira la voce che, in questi casi, il singolo condomino possa procedere con il distacco dal riscaldamento.

È vero? In caso affermativo, è possibile procedere anche senza autorizzazione del Condominio?

Vediamo cosa dice la legge.

L’articolo 1118, ultimo comma del Codice civile stabilisce che il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Il condomino può dunque distaccarsi a prescindere dal consenso dell’assemblea, ma solo ad una condizione, ovvero che il condomino dimostri che il distacco
sia legittimo. Tale dimostrazione può avvenire esclusivamente attraverso la produzione di una perizia che confermi l’assenza di notevoli squilibri per l’impianto e di incrementi di spesa per gli altri condòmini.

In questo senso si esprime anche la giurisprudenza.

Da ultimo, vi segnaliamo la sentenza n.17980/2022 del Tribunale di Roma che ha condannato un condomino distaccatosi a provvedere a sue spese al riallaccio.

Così, solo nel caso in cui l’assemblea condominiale abbia esplicitamente autorizzato il distacco dall’impianto comune (Cassazione 22285/2016) vi
è l’esonero di chi si distacchi di dimostrare che l’operazione non comporti notevoli squilibri e incre-
menti di spesa.

Meglio, quindi, chiedere una consulenza prima di procedere autonomamente per evitare di trovarsi costretti poi a doversi riallacciare coattivamente, con maggiori costi per condomino.

 

 

 

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