Possiamo affermare che l’ordinanza in commento, la n. 5348 del 9 maggio 2022, emessa dal Tribunale di Bologna, rappresenti una novità (anche se, non assoluta) nell’attuale panorama giurisprudenziale.
Perché è così importante questa ordinanza?
Questa ordinanza è importante in quanto rappresenta il segno di un cambiamento laddove afferma che, nel caso di una sostanziale equipollenza della situazione economico-patrimoniale dei genitori, nonché, dei tempi paritari che il minore trascorre presso ciascun genitore, alcuna pretesa di assegno perequativo a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio minore può essere avanzata.
Il caso è quello di un dodicenne che trascorreva 3 giorni con il padre e 4 giorni con la madre.
Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto di rigettare la domanda volta ad ottenere il mantenimento ordinario del minore, quantificato in € 350,00 mensili, perché giudicata infondata.
Per contro, il giudicante accoglie la domanda congiunta di ripartizione al 50% delle spese straordinarie e condanna la madre al pagamento delle spese di lite anticipate dal padre, nella misura di circa € 5.000,00, in virtù del principio generale della soccombenza.
Per cui, questa donna, oltre a vedersi negare il diritto all’assegno di mantenimento per il figlio, oltre a pagare il proprio avvocato e il CTU, dovrà pagare anche l’avvocato del marito!