Il caso Fedez-Rai ci impone alcune riflessioni in diritto.
Da un punto di vista strettamente giuridico, ci si chiede, infatti, se la condotta di Fedez che prima registra una conversazione privata e poi la diffonde sui social è legittima.
Come spesso accade, la risposta è articolata.
Da un lato, il cantante poteva certamente registrare la telefonata, anche all’insaputa degli altri partecipanti alla conversazione.
D’altro lato, invece, non poteva diffondere sui social la conversazione telefonica, rientrante, a tutti gli effetti, nell’ambito di una comunicazione privata tutelata dall’art. 15 della Costituzione dove viene sancito che “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
E’ fatta salva la sola possibilitaà di utilizzo in un processo per far valere le proprie ragioni.
La diffusione di registrazioni di conversazioni private è fatto talmente grave che, l’art. 717 septies c.p., lo punisce con la reclusione fino a quattro anni.
Il reato è tuttavia scriminato soltanto se il fatto è commesso per finalità giornalistiche, ma Fedez, per quanto ci risulti, non è giornalista né stava svolgendo un’attività giornalistica.
Pertanto, attenzione a prendere ad esempio Fedez, ed evitate di diffondere conversazioni e/o registrazioni private salvo, come detto, che per essere utilizzate in un’aula giudiziaria o nell’ambito di un’attività giornalistica.
Per maggiori informazioni