Un caso simile a molti altri.
È stato stipulato un contratto d’affitto del ramo d’azienda per l’avviamento e la conduzione di un bar – tavola calda in Torino.
Ciò avveniva in epoca immediatamente precedente alla pandemia Covid-19.
Sarebbe sicuramente stato un successo per i ristoratori, con la bella stagione alle porte e la voglia di uscire a “mangiare fuori” per tutti i potenziali clienti.
Nessuno avrebbe mai immaginato cosa sarebbe successo dopo. Nessuno avrebbe mai immaginato i danni economici causati da un virus particolarmente aggressivo, chiamato coronavirus.
Capita così che, a partire da marzo 2020, non si sia riusciti più a pagare i canoni dovuti per contratto di affitto d’azienda stipulato. E, ora, il locatore ci cita in Tribunale per chiedere la restituzione del ramo d’azienda oggetto d’affitto.
Chi avrà ragione in questo caso?
A Torino è stata emessa una delle primissime decisioni in materia.
Il Tribunale della città si è, infatti, espresso con Ordinanza 9 luglio 2020 – giudice dott.ssa Maria Giusta – sulla richiesta di “restituzione“ di un ramo d’azienda per morosità dovuta a diversi motivi ed in particolare per le rate di locazione non pagate nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 .
Cosa ha effermato il Tribunale?
In breve, il Giudice ha ricordato come, tra le parti, nel descritto contesto normativo non può considerarsi infondato l’assunto del resistente volto a far valere l’impossibilità temporanea della prestazione dedotta in contratto e la sopravvenuta modifica del sinallagma contrattuale per effetto di provvedimenti normativi e amministrativi.
Secondo principi codicistici in tema di inadempimento e responsabilità del debitore l’art.1218 C.C. afferma l’obbligo del debitore di eseguire esattamente la prestazione dovuta, salva la prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
L’emergenza Covid-19 non può non ritenersi una causa non imputabile al debitore e, con tale motivazione principale, dà ragione al debitore, respingengendo in toto la domanda di restituzione del locatore.