altre materieSuccessioni e testamento

Abbiamo un figlio con una grave disabilità , non autosufficiente.

La preoccupazione più grande riguarda il suo futuro. Cosa accadrà quando, noi genitori, non ci saremo più a prenderci cura di lui? Come farà a vivere, dopo di noi?

“Dopo di noi” è  anche una legge (la n. 112 del 2016) che disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave che, come precisa puntualmente la norma, non è determinata dal
naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare.

Misure tutte incentivate dal legislatore mediante agevolazioni fiscali, ma poco conosciute.

Tra queste misure, merita di essere citata il trust.

Il trust è un istituto di origine anglosassone molto flessibile, tanto da poter usato per risolvere svariate problematiche: da quelle di carattere finanziario e/o imprenditoriale a quelle di natura familiare.

Con il trust, quindi (termine che significa letteralmente “fiducia”), il titolare di uno o più beni o diritti (pensiamo ad un genitore ) li separa dal suo patrimonio e li mette sotto il controllo di una persona (fisica o giuridica – il trustee–ovvero, nel nostro caso, un soggetto appositamente scelto dai genitori) affinché li amministri nell’interesse di un
beneficiario (il figlio disabile) o per un fine specifico.
Con la legge 112/2016 il legislatore ha espressamente previsto questa possibilità per provvedere all’assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave.
Oltre a godere di importanti vantaggi fiscali, il vincolo di destinazione sui beni
conferiti nel trust, produce l’ulteriore vantaggio dell’effetto segregativo di questi beni, i
quali in tal modo non sono aggredibili dai creditori personali del disponente né del beneficiario né del trustee; sono infatti separati dal patrimonio personale di quest’ultimo e, qualora il trustee sia una persona fisica, non fanno parte del regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio, da unione civile o da convenzioni matrimoniali, né formano oggetto dalla sua successione ereditaria in quanto non si determina alcuna attribuzione
patrimoniale a suo favore. Il “trasferimento” a favore del trustee è puramente strumentale all’esercizio dei poteri gestori attribuitigli nell’interesse dei beneficiari. Per questo il trust contiene una causa fiduciaria che attiene al “trasferimento” dei beni al trustee il quale è meramente tenuto ad amministrarli secondo il programma stabilito, per poi devolverli secondo quanto previsto nell’atto istitutivo del trust.

Insomma, una proposta di risoluzione di un problema che vale la pena di approfondire.

 

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